AREA
DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL S.S.N.
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007
INDICE
|
PARTE I – TITOLO I -
Disposizioni generali |
|
Art. 1
Campo di applicazione |
|
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto |
|
TITOLO II – Relazioni e diritti sindacali |
|
Art. 3 Relazioni sindacali |
|
Art. 4 Tempi e procedure per la
contrattazione integrativa |
|
Art. 5 Coordinamento regionale |
|
TITOLO III – Rapporto di lavoro |
CAPO I – Incarichi dirigenziali |
|
Art. 6
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale |
|
CAPO II – Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti |
|
Art. 7 Disposizioni particolari in
materia di riposo giornaliero |
|
CAPO III – Misurazione e valutazione dei servizi |
|
Art. 8 Obiettivi |
|
Art. 9 Principi della valutazione |
|
Art. 10 Procedure della valutazione |
|
Art. 11 Comportamento in servizio |
|
Art. 12 Norma di rinvio |
|
Art. 13 Recesso dell’azienda o ente |
|
Art. 14 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro |
|
CAPO IV - Istituti di
particolare interesse |
|
Art. 15 Disposizioni particolari |
|
Art. 16 Copertura assicurativa e tutela legale |
|
PARTE II – Trattamento
economico biennio 2006-2007 |
|
CAPO I – Trattamento economico dei dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo |
|
Art.
17 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari nel biennio 2006-2007 |
|
Art.
18 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e
dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006-2007 |
Art. 19 Ex medici condotti ed
equiparati
|
CAPO II –Biennio 2006-2007 – Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti |
Art. 20 Retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
|
Art. 21 Retribuzione di posizione
minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
|
Art. 22 Retribuzione di posizione
minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro
non esclusivo o ad esaurimento
|
CAPO III
|
|
Art. 23 Effetti dei benefici economici
|
CAPO IV – I fondi aziendali |
|
Art. 24
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa |
|
Art. 25
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro |
|
Art. 26
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale |
|
PARTE III - NORME FINALI |
|
|
|
Art. 28 Norme finali e transitorie |
|
Dichiarazioni congiunte |
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle
aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del
CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle
autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti
soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni
gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in
fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica
disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero
sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma
o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni
previste dall’art. 1, commi da
Elenca i soggetti a cui si applica il contratto
senza variazioni rispetto alle precedenti normative.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta,
altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL 3.11.2005 è disapplicato.
L’articolo si riferisce a durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto. La parte normativa si riferisce al
periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. quella economica dal 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2007. Il CCNL entra in vigore 24 ore dopo la firma
indipendentemente dalla pubblicazione in G.U. gli istituti economici devono
essere applicati entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno 2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.
Sono confermate le
norme già previste nei precedenti contratti.
9.
Nella prossima sessione negoziale di livello
nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione del presente
articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e
correzioni.
10. L’articolo 5 del
CCNL del 3 novembre 2005 è disapplicato
Questo articolo porta significative variazioni
ai tempi della contrattazione integrativa aziendale. La costituzione della
delegazione trattante di parte pubblica deve avvenire entro 15 gg dalla entrata
in vigore del contratto, in precedenza tale intervallo era doppio essendo
quantificato in 30gg. E’ precisato l’obbligo di convocazione del tavolo
negoziale entro 60 gg, anche in assenza della presentazione di piattaforme
sindacali da parte delle organizzazioni rappresentative dei dirigenti medici.
Ulteriore paletto viene posto alla conclusione della trattativa stessa che deve
avvenire entro 150 gg. Il termine della stessa può essere procrastinato previo accordo tra le
parti solo al fine di concludere la trattativa e con obiettive motivazioni. Il
Comma 3 contiene l’obbligo, per
l’Azienda Sanitaria, di fornire entro 30gg dalla stipula del CCNL la
documentazione sui fondi contrattuali, in modo che la trattativa parta da
corretti presupposti economici. Al Comma 4 si afferma che lealtà e buona fede
debbono essere alla base della trattativa e gli incontri per portarla avanti
debbono essere frequenti ed assidui per giungere alla conclusione nei tempi
stabiliti in precedenza. Il Comma 9 rimanda alla successiva contrattazione
nazionale (code contrattuali) la verifica di tali tempistiche.
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel
rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello
stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui
all’art. 57 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del CCNL 3 novembre 2005);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai
criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che
devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25
comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica dell’efficacia e della
corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di
soddisfazione dell’utenza;
g)
ai criteri
generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure
finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate
e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni
del d.lgs 196 del
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo II del CCNL 3.11.2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 e successive modifiche, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i)
all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10
febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei
dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma
6;
j)
ai criteri generali per l’inserimento, nei
regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett.
G) del CCNL del 3 novembre 2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio
della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle
liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di
riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del presente CCNL.
2.
Le parti concordano che sulle materie non
oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva
integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto
sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4, comma 2 (tempi e
procedure.)
3.
Ove
le Regioni esplicitamente dichiarino,
entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di
emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali
aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente
contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4.
Per
le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2
dell’art 4 (tempi e procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 e 53 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 3 novembre 2005, dagli artt. 10, 11 e 12 del CCNL 5 luglio 2006 e dagli artt. 24, 25 e 26 del presente contratto.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 del CCNL 3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005 è disapplicato.
Questo articolo contiene le linee di indirizzo regionali ex
art. 9 del precedente CCNL. Il tavolo di confronto, che era stato introdotto
con il contratto del 3 novembre 2005, viene qui ribadito. Sono confermate le
materie precedentemente introdotte con l’inserimento di in Comma k che si
riferisce ai “ criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore
di cui all’art. 7 del presente CCNL”. Questo per rendere omogenea in sede
regionale l’interpretazione di quanto contenuto nell’art. 7 stesso. Anche qui
si riducono i tempi del confronto tra parte pubblica regionale e OO.SS
mediche. Infatti tutto deve svolgersi
entro 90 gg e non più 120 come nella precedente contrattazione. Si fa espresso
riferimento, al Comma 3, che le Regioni possono entro 30 gg non avvalersi della facoltà di emanare linee
di indirizzo per cui la trattativa aziendale deciderà sulle materie elencate al
Comma1. Soprattutto il riferimento ai fondi contrattuali, su cui, ricordo,
vi è obbligo del raggiungimento
dell’accordo. E’ stata introdotta la verifica dell’efficacia dei servizi
erogati alla domanda ed al grado di soddisfazione dei cittadini. (Comma
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema
degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la
verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e
innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia,
responsabilità e di valorizzazione del
merito e della prestazione
professionale nel conferimento
degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione
dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo
della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 26 comma 1 e
dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse
tipologie di incarico, che implicano attività gestionali e professionali, sono
tutte funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale,
contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo
professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità,
delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni
dirigenziali, le parti ribadiscono che:
- in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.
- l’autonomia e la responsabilità professionali, quali condizioni
connaturate alla funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si
esplichino nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata
al raggiungimento di un risultato, nel rispetto delle dinamiche organizzative
della struttura stessa.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo
di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi
dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a
definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art.
28 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di
quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la
crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una
migliore efficienza e funzionalità delle
strutture sanitarie.
Si confermano i principi contenuti nei precedenti contratti. Si ribadisce
il ruolo strategico del sistema degli incarichi dirigenziali basati sui
principi di autonomia e responsabilità; sulla valorizzazione del merito; sulle
capacità professionali alla base degli stessi. I Commi 2 e 3 sottolineano la
pari dignità tra incarichi di natura professionale e quelli gestionali con pari
valore economico. Non è attualmente proponibile la rivisitazione del sistema
per sviluppare e riordinare gli incarichi in assenza di adeguate risorse
economiche.
CAPO
II
PROTEZIONE
E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI
Disposizioni
particolari in materia di riposo giornaliero
E’ certamente
l’articolo cardine di tutto il contratto. Tanto che è stato pregiudiziale alla
conclusione della trattativa. Per comprendere lo spirito di questo articolato
bisogna ricordare che si era interrotta
la trattativa contrattuale il 10 aprile proprio sull’interpretazione del D.Lgs
66/03 allora vigente, ovvero sul recepimento della normativa europea che
individuava tempi massimi di lavoro settimanale; durata del periodo
osservazionale per la rilevazione di tale dato e soprattutto individuava in 11
ore il tempo di riposo obbligato dopo 24 ore di attività. L’entrata in vigore
del DL 112/8, poi trasformato in Legge 133 del 5/8/08, ha annullato per la
dirigenza medica l’applicabilità degli artt. 4 e 7 del D.Lgs 66/03, proprio
quelli in materia di durata dell’attività lavorativa continuativa e su turni e
riposi, afferma che debbano essere i contratti collettivi nazionali a stabilire
i tempi del recupero psico-fisico. Di
fatto si è assistito ad un momento di “vacatio legis” a cui
solo il nuovo CCNL poteva ovviare. Vi è stata la necessità di recuperare
una individuazione a livello nazionale delle pause dopo guardie e turnazioni
notturne. Tale necessità trova le sue basi nell’esigenza di garanzia per
medici, ma anche per i cittadini-pazienti, onde evitare che situazioni di super
lavoro portino al rischio di errori
clinici. Le aziende, attraverso la contrattazione integrativa, stabiliscono
modalità di riposo giornaliero che garantiscano pieno recupero delle energie
del dirigente al fine di prevenire e ridurre il rischio clinico. L’accordo deve
essere stipulato con le modalità di cui all’art. 4, Comma 4 del CCNL 3/11/05,
ovvero decorsi 30 gg, prorogabili a 60, dall’inizio della trattativa senza che
si sia raggiunto l’accordo, le parti assumono le rispettive prerogative e
decisioni, fino al ricorso al giudice del lavoro. Riteniamo che non dovrebbe
portare a storture del sistema aver sottolineato che dopo la guardia notturna
il riposo debba essere garantito obbligatoriamente ed in via continuativa, in
modo tale da permettere una effettiva ed adeguata interruzione dell’attività
lavorativa. Il Comma 5 ribadisce che tutta la materia dei turni di guardia,
inquadrata nell’art. 4 del CCNL 3/11/05, rimane oggetto di “Concertazione”.
MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art.
8
Obiettivi
Il Capo III sottolinea l’importanza della fissazione degli
obiettivi e della misura e valutazione dei risultati (Budget). Si conferma il
sistema valutativo compreso negli artt. dal 25 al 32 del CCNL 3/11/05. Si deve
garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza
che sono stati raggiunti proprio facendo crescere le metodiche fondate sulla
fissazione degli obiettivi, sulla misura dei risultati e sulle verifiche della
loro qualità.
Art. 9
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall’art. 10 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.
Art.
10
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione,
di cui agli artt. 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di
imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività
professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i
risultati conseguiti e la nuova
attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione immediata della relative componenti
retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti
previsti dall’art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle
procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine
dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza
dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il
rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli
atti di cui al comma 2 stabiliscono,
altresì, la tempistica per la verifica
della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti
organismi di valutazione, assicurando
che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente
agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di
risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
Questo articolo
ribadisce che la valutazione da parte del Collegio Tecnico debba avvenire entro
la scadenza dell’incarico evitando rinnovi per continuità. Se esistono aziende
che non avessero ancora messo in atto tale sistema hanno tempo 2 mesi
dall’entrata in vigore del CCNL per farlo.
Il Comma 4 fa obbligo all’Azienda della trasmissione alla Regione con eventuali
addebiti ai dirigenti amministrativi colpevoli.
Art.
11
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli
artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della
cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel
pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare
tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende
ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle
Carte dei Servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove
emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Articolo che si potrebbe definire scontato.
Avrebbe avuto senso come introduzione alla graduazione delle sanzioni
disciplinari, ma venuta meno questa si è rivelato assolutamente pleonastico.
Art. 12
Norma di rinvio
La graduazione
delle sanzioni disciplinari nasceva da una esplicita richiesta dei sindacati
medici onde evitare il ricorso al recesso per qualsiasi contenzioso tra
dirigente ed Azienda. Tale individuazione si è rivelata troppo complessa in una
trattativa che da sempre è stata molto serrata. Necessita sicuramente di essere
affrontata con molto equilibrio. Questo articolo di rinvio è il frutto di
un’accanita discussione che ha portato alla cancellazione dei precedenti testi,
che prevedevano pesanti sanzioni pecuniarie per infrazioni disciplinari
intermedie. Tali sanzioni venivano erogate a discrezione della dirigenza
aziendale, senza un meccanismo di tutela del dirigente medico coinvolto. E’
evidente che graduazione delle infrazioni e corrispettivo di sanzioni devono
andare di pari passo. Bisogna individuare il corretto sistema di erogazione. Devono
essere chiari i riferimenti giuridici e soprattutto la capacità di difesa e
tutela del medico.
Art. 13
Recesso
dell'azienda o ente
1. All’art. 19 del CCNL
3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3
bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad
attivare le procedure di cui all’art. 36 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi in cui
il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di
peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per
le indagini preliminari.”
Il recesso deve essere attivato
obbligatoriamente per i dirigenti soggetti ad arresto perché colti in flagranza
di reato per concussione, peculato e corruzione, purché l’arresto sia
convalidato dal Gip.
Art. 14
Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
1. All’art. 19 del CCNL 3.11.2005, il
comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da
Dirigenti già sospesi per 5 anni per
procedimenti penali continuano ad esserlo se la loro presenza in servizio
dovesse creare grave discredito all’azienda sanitaria. Si tratta di una norma
apparentemente severa, ma era già prevista all’art. 19 Comma 12 del CCNL
3/11/05 e si riferisce a gravi reati come quelli citati nel precedente articolo
o associazione a delinquere, spaccio di droga ed appartenenza ad organizzazioni
di stampo mafioso.
CAPO IV
ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 15
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei
cinque anni di attività ai fini
del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1
lett. b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di
continuità.
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 12,
comma 3 del CCNL 8.6.2000, II biennio economico, in merito all’esperienza
professionale computabile per i fini ivi previsti.
Si ribadisce che per il raggiungimento dei 5
anni al fine del conferimento degli incarichi non vi è differenza tra attività
a tempo determinato ed indeterminato. L’importante è che non esistano soluzioni
di continuità. Questo articolo è integrato dalla dichiarazione congiunta N. 1
che richiama a tal proposito il chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25/10/00. In
pratica si applica la regola dell’esperienza professionale maturata ai fini
dell’equiparazione e dell’indennità di esclusività.
Art. 16
Copertura assicurativa e tutela legale
1. Le aziende si impegnano a dare ai
dirigenti, con completezza e tempestività,
tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle
coperture assicurative e della tutela legale,
assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante
comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei
dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di
gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di
assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un
sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare
attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro
stesso.
3. Con riferimento alla copertura assicurativa e
al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una
ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e
delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge
nel frattempo intervenute, è costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni
dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti
di parte datoriale e di parte sindacale.
4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCNL.
In materia assicurativa le
aziende dovranno dare la massima trasparenza in ordine alle condizioni delle
polizze, tenendo i propri dirigenti aggiornati periodicamente sulle garanzie
assicurative in atto. Nella prossima sequenza contrattuale dovrà essere
inserito un diverso approccio in senso penale, con la creazione di un pool
formato da avvocato penalista, medico legale e consulente tecnico a garanzia
del contenzioso verso i medici. Sarà costituita, entro 60 gg dall’entrata in
vigore del contratto, presso l’Aran, una Commissione paritetica che dovrà
approfondire le problematiche della tutela legale sia in senso civile che
penale.
PARTE SECONDA
TRATTAMENTO ECONOMICO
BIENNIO 2006 – 2007
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 17
Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare nel biennio 2006-2007
1. Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare
previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non
esclusivo ed orario unico dall'art. 2 del CCNL del 5 luglio 2006, è incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è
rideterminato in € 40.261,10.
2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è
incrementato di ulteriori € 131,30
lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €
41.968,00.
Art. 18
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a
tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2006 - 2007
1. Dall’1 gennaio 2006, lo stipendio tabellare previsto per
i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del CCNL 5 luglio 2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non
esclusivo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno
indicato:
a) Dirigenti medici: € 6,92
b) Dirigenti veterinari: € 8,84.
Dall'1 gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo,
comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente
in:
€ 23.167,54 per i medici
€ 29.580,77 per i
veterinari
2. Dall’1 febbraio 2007 gli stipendi tabellari di cui al
comma 1 sono ulteriormente incrementati dell'importo mensile lordo a fianco di
ciascuno indicato :
a) Dirigenti medici: € 79,17
b) Dirigenti veterinari: € 101,09
Dall’1 febbraio 2007, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità,
è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 24.196, 75 per i medici
€ 30.894,94 per i veterinari
Art. 19
Ex medici condotti ed equiparati
1.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il
trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall'art. 4, comma
1 del CCNL del 5 luglio 2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a
rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio
2. Il
trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura
di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO II
BIENNIO 2006 – 2007
DEI DIRIGENTI
Art. 20
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
medici con rapporto di lavoro esclusivo
|
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
al 31 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata dal 1 gennaio 2007 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa: area chirurgica |
10.655,43 |
2.890,65 |
13.546,08 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa: area medicina |
9.250,88 |
2.890,65 |
12.141,53 |
|
Dirigente incarico struttura complessa:
area territorio |
8.557,93 |
2.890,65 |
11.448,58 |
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.807,08 |
1.846,66 |
8.653,74 |
|
Dirigente incarico lett. c) art.
27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.446,04 |
789,49 |
4.235,53 |
|
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
789,49 |
3.163,81 |
|
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.
L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di
posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della
graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il
fondo dell'art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata
nel comma 1, è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per
il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da
Art. 21
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti
veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
|
|
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata
al 31 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale
unificata dall’1 gennaio 2007 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa Istituti zooprofilattici. |
8.557,92 |
2.890,65 |
11.448,57 |
|
Dirigente incarico struttura
complessa territorio |
8.557,92 |
2.890,65 |
11.448,57 |
|
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
6.807,08 |
1.846,66 |
8.653,74 |
|
Dirigente con incarico lett. c)
art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.446,04 |
789,49 |
4.235,53 |
|
Dirigente equiparato |
2.374,32 |
789,49 |
3.163,81 |
|
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. L’incremento
di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e
si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo
dell'art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1, è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente
all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche
posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto oneri riflessi.
4. Sono confermati i commi da
Art. 22
Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti
medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
1. Per
i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario
unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 43, comma 1
del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall’art. 7 del CCNL 5 luglio 2006, rimane
fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.
2.
Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di
lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, la
cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione
degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di
lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre
2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato, confermati dall’art. 7 del CCNL
5 luglio 2006.
3.
Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del
CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.
CAPO III
Effetti dei benefici economici
1. Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005,
sull’equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima
unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito
riportate:
- del
CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni personali
previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro
natura stipendiale; indennità dell’art. 40;
- dagli
artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità
premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella
prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione minima contrattuale.
CAPO IV
I FONDI AZIENDALI
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione
di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa
1. Il
fondo previsto dall’art. 10 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico
2004-2005 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica,
della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove
mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di
struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31
dicembre 2005.
2. Il fondo del comma 1 è incrementato delle risorse
individuate negli artt. 20 e
3. E’
confermato il comma 2 dell’art. 10 del CCNL 5 luglio 2006.
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro
1. Il
fondo previsto dall’ art. 11 del CCNL
del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni
di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative
flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi
erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato:
- per l’anno 2007: di € 74,83 annui
lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;
- per l’anno 2008: di
€ 138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto
degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per
l’anno 2007.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione individuale
2. In relazione alla necessità di
proseguire nell’impegno, già precisato all’art.
65 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli
obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così
incrementato:
- per l’anno 2007 di € 112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in
servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi.
- per l’anno 2008 di € 208,46 annui lordi per ogni dirigente medico e
veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi.
Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
3.
Si conferma quanto
previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 12
del CCNL 5 luglio 2006.
La parte economica,
artt. da
Al fondo di risultato sono destinati 16,04 €
medi pro capite, mentre al fondo per il trattamento accessorio per le
condizioni di lavoro sono attribuiti 10,09 € medi pro capite.
Gli aumenti in
tabella sono tutti esigibili. In dettaglio il tabellare lordo annuo passa da
40.031 € al 31/12/05 a 40.261,1 € per la vacanza contrattuale al 31/01/07 per
arrivare a 41.968 € al 31/12/07.
La retribuzione
minima unificata prevede un aumento di:
240,88 €/mese per i dirigenti di struttura
complessa;
153,88 €/mese per i
dirigenti di struttura semplice o ex modulo;
65,79 €/mese per
tutti gli altri.
Il compenso mensile
di tali voci è anche in tredicesima.
Il fondo legato alle
condizioni di lavoro aumenta:
nell’anno 2007 di 74,83 € anno/lordi/medico in
servizio al 31/12/05;
nell’anno 2008 di 138,98 € anno/lordi/medico.
Tale ultima cifra ricomprende la precedente.
Il fondo per la
retribuzione di risultato viene incrementato:
per l’anno 2007 di 112,25 € annui/lordi/medico
in servizio al 31/12/05;
per l’anno 2008 di
208,46 € annui/lordi/medico. Tale ultima cifra ricomprende la precedente.
La retribuzione
oraria per il lavoro straordinario aumenta:
straordinario diurno
25,78 €/ora;
straordinario
notturno o festivo 29,14 €/ora;
straordinario
notturno festivo 33,63 €/ora
PARTE III
NORME FINALI
Art. 27
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o integrate o
disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei
vigenti CCNL.
In particolare
sono confermate le disposizioni
in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 22 del CCNL del 5 dicembre
1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell’attribuzione degli incarichi previsti dall’art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 si attengano alle modalità e requisiti previsti dall’art. 62, comma 5 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi.
3. Le parti si danno atto che è
necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti
nel CCNL del 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005:
- art. 11, comma 3: le parole “ai
sensi dell’art. 55, comma
- art. 11, comma 4: le parole “ai
sensi dell’art. 55, comma
4. Le
assenze retribuite di cui all’art. 23, comma 1, ultimo alinea, del CCNL
5.12.1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive
nell’anno.
Restano confermate
tutte le parti dei CCNL che non siano state disapplicate. In particolare si
conferma il riposo settimanale usualmente coincidente con la festività
domenicale.
Art. 28
1. Le
parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative
rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007,
ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e,
pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della
situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente
CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la
trattazione delle seguenti tematiche:
-
rivisitazione delle
tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare
ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
-
riordino complessivo
del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto
all’art 6;
-
disciplina delle
flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007 e nel decreto legge
112 del 2008;
-
disciplina della
formazione;
-
verifica del sistema
di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso;
-
individuazione di un sistema sperimentale di
procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale,
ai sensi dell’art. 11 del presente CCNL:
-
individuazione di una
idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della
Commissione di cui all’art. 15;
-
problematiche relative
al risk management e della sicurezza sul lavoro.
Nella sequela
contrattuale, già prevista, si dovranno affrontare tematiche ben precise: le
relazioni sindacali, soprattutto al fine di dare ulteriore peso specifico alla
trattativa integrativa aziendale;
una rivisitazione
del sistema degli incarichi, soprattutto un corretto rapporto tra incarichi e
valore economico degli stessi;
flessibilità del
rapporto di lavoro in riferimento al part-time e alla normativa introdotta
dalla recente Legge 133/08;
nuove regole sulla formazione che dovrà sempre
più essere effettuata in sede aziendale; sistema di valutazione più funzionale;
introduzione di un
sistema di graduazione delle sanzioni disciplinari;
attuazione delle
conclusioni espresse dalla Commissione paritetica in sede Aran sul sistema
assicurativo aziendale;
rivisitare le
problematiche del risk management e sicurezza sul lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 15 del presente CCNL, le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Le parti, rilevato che la
retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti di struttura
complessa è differenziata in base
all’area (chirurgica, medica e del territorio) e preso atto che gli incrementi
contrattuali previsti dal presente CCNL e dal quello del 3 novembre 2005 non
hanno previsto detta differenziazione, convengono di esaminare la situazione
nel prossimo biennio contrattuale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 5
Le parti, preso atto di quanto
previsto dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell’atto di
indirizzo il 29.11.2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista dall’art. 28 del presente CCNL, la questione dell’inclusione nel
trattamento economico di fine rapporto della retribuzione di posizione
variabile aziendale, nella prospettiva di una possibile soluzione legislativa.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
Le parti si impegnano reciprocamente a valutare, nell’ambito dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCNL, uno specifico riconoscimento sul piano organizzativo degli incarichi di dirigenti di struttura semplice dipartimentale in relazione alla gestione di risorse umane tecniche o finanziarie, con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione all’art. 16 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione, senza ulteriori oneri.
Oltre la già citata dichiarazione sul valore
dei servizi svolti, si sottolinea la necessità di rivedere nel prossimo futuro
la differenziazione della retribuzione di posizione minima oggi esistente tra
strutture complesse di diversa area (medica, chirurgica e del territorio).
Nella dichiarazione congiunta N. 5 si evidenzia la necessità di includere nel
trattamento economico di fine rapporto la retribuzione di posizione variabile
aziendale. Dovrà essere trovata una modalità di specifico riconoscimento per
gli incarichi di struttura semplice dipartimentale.