CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DEL DECRETO LEGGE 25.6.2008 N. 112 RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’, LA
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 – PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA’
In attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione
pubblica con nota del 9 ottobre 2008, le Regioni, con riferimento al personale
degli Enti ed Aziende dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali, applicano le
disposizioni del D.L. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, secondo
l’interpretazione di seguito riportata.
A) ASSENZE PER MALATTIA E
PER PERMESSO RETRIBUITO (Art. 71)
Premessa
La novità introdotta da questa disposizione, al comma 1, è che, nei primi
dieci giorni di assenza per malattia (per ciascun evento di malattia), dovrà
essere corrisposto esclusivamente il “trattamento
economico fondamentale” al dipendente assente, con esclusione di indennità
ed altri emolumenti accessori.
L’articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001 individua due
componenti del trattamento economico: il trattamento fondamentale e quello
accessorio, rimandandone la concreta definizione alla contrattazione
collettiva.
La difficoltà di individuazione delle voci retributive da decurtare
connessa all’esigenza di garantire un’equità di applicazione ha suggerito la
sospensione dell’applicazione della disposizione, nelle more dell’individuazione
di criteri certi.
L’impossibilità di procrastinare ancora l’attuazione di una disposizione
normativa cogente comporta la necessità di definire una posizione congiunta.
A tal fine sono individuate le linee attuative sotto elencate.
Analoghe considerazioni valgono anche per la disposizione di cui al comma 5, i cui effetti sono connessi, in relazione al tempo di vigenza della norma, alla distribuzione delle risorse dei Fondi per la produttività e per le progressioni orizzontali per il personale del comparto e del Fondo per la retribuzione di risultato per il personale delle Aree dirigenziali.
1. ASSENZE PER MALATTIA
(Art. 71, comma 1)
Ambito di applicazione
La decurtazione va operata in relazione ad ogni episodio di assenza per
malattia, anche in ipotesi di malattia continuativa, e per i primi dieci
giorni.
La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute
ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o
a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita, sia per il personale del comparto sia – per parità di
trattamento – per il personale dirigente.
Nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in
presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico
convenzionato con il SSN, dalla quale si evidenzi la sussistenza di un nesso
etiologico ed una continuità tra il ricovero e la convalescenza, non verrà
applicata la decurtazione.
Voci retributive da non
decurtare
- Per il personale del comparto, l’articolo 40 del CCNL del 1° settembre 1995 individua
quali componenti del trattamento fondamentale:
1. lo stipendio tabellare;
2. la retribuzione individuale di anzianità;
3. l’indennità integrativa speciale (ora inglobata nel tabellare);
4. gli assegni ad personam, eventualmente riconosciuti, da ritenersi
inclusi per la loro natura intrinseca.
Alle voci retributive sopra individuate si aggiungono:
Devono inoltre aggiungersi:
-
per
equità con il Comparto dei Ministeri:
-
per
equità ed analogia con il trattamento del personale dirigente del medesimo
comparto Sanità:
- Per il personale dirigente (medici e veterinari – sanitari, professionali, tecnici e
amministrativi), l’analisi è svolta in maniera del tutto analoga, pertanto
sono ricompresi nel trattamento economico fondamentale, ai sensi degli articoli
33 dei CCNL di entrambe le aree firmati il 3 novembre 2005:
1.
lo
stipendio tabellare che ha conglobato l’indennità integrativa speciale;
2.
la
retribuzione individuale di anzianità;
3.
indennità
di specificità medico-veterinaria;
4.
retribuzione
di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile (ora posizione minima unificata);
5.
gli
eventuali assegni ad personam;
6.
la
tredicesima mensilità.
A tali voci deve aggiungersi:
1. il maturato economico ex art. 44, comma 2 lettera b) CCNL 5
dicembre 1996 dell’ Area III
Voci retributive da decurtare
ex lege
Rientrano invece nel concetto di trattamento economico accessorio, le
indennità e gli emolumenti a carattere fisso nonché gli ulteriori elementi
retributivi privi di fissità e continuità diversificati in relazione alle
disposizioni delle distinte aree della contrattazione collettiva nazionale per
i dipendenti del comparto e per i dirigenti.
Voci retributive accessorie
- Per i dipendenti del comparto:
a) Istituti quali le indennità per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo e danno non sono decurtati in quanto collegati
ad una prestazione di lavoro effettivamente resa e che pertanto presuppone la
presenza in servizio;
b) Compensi derivanti da
attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006
o per compensi legali ex RD N. 1578/1933, in quanto correlati all’esercizio
concreto di una attività professionale, non devono essere decurtati;
c) Le ulteriori componenti del salario accessorio non rientranti nelle
fattispecie di cui alle lettere che precedono devono essere decurtate. In tale
ambito, data la connessione con lo svolgimento del servizio su turno unico,
devono essere ricomprese anche le indennità di cui all’art. 44, commi 5 e 7 del
CCNL del 1° settembre 1995.
Nelle ipotesi a) e b) non verrà operata decurtazione, nell’ ipotesi c) la
decurtazione sarà effettuata individuando una modalità di riduzione della
quantità economica spettante a ciascun dipendente, di tanti ratei giornalieri
corrispondenti al numero di giornate di assenza per malattia. Per quanto
riguarda l’incentivazione alla produttività, le decurtazioni saranno effettuate
all’atto dell’erogazione del saldo a consuntivo.
- Per i dirigenti:
a) l’indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico
fisso e ricorrente, strettamente legato al sistema delle incompatibilità
vigente per la dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, non deve essere
decurtato:
b) Compensi derivanti da
attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006
o per compensi legali ex RD N. 1578/1933, in quanto correlati all’esercizio
concreto di una attività professionale, non devono essere decurtati;
c) Le ulteriori componenti del salario accessorio (ad es. la retribuzione
di posizione oltre la misura minima fissata dalla contrattazione collettiva e
la retribuzione di risultato).
- Personale dirigente con contratti ex art. 15-septies del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i.
Le disposizioni di cui alla legge 133/2008 come sopra interpretate
trovano applicazione, anche per ragioni di giustizia sostanziale, nei rapporti
di lavoro instaurati con contratti ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i., con trattamento economico onnicomprensivo.
Le decurtazioni per assenza per malattia vengono effettuate nella stessa
misura dei loro omologhi
Metodologia di decurtazione
In via convenzionale la decurtazione è calcolata sulla base di tanti
ratei giornalieri di assenza per malattia (fino al massimo di dieci per ogni
episodio di assenza) calcolati dividendo l’importo mensile delle voci
retributive interessate alla decurtazione per 30 (l’importo annuale per 360),
in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il divisore sarà riproporzionato in caso di rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e misto, in relazione alle singole fattispecie.
Qualora il dipendente si trovi nelle condizioni di percepire una
retribuzione ridotta (al 90% o al 50%) per superamento del periodo massimo di
malattia che dà diritto alla retribuzione piena, la decurtazione è effettuata
sulla retribuzione effettivamente percepita (al 90% o al 50%).
Contribuzione
La riduzione della retribuzione per malattia nei primi dieci giorni non
ha riflessi sui contributi ex CPDEL/CPS. Si ritengono applicabili in via
analogica le stesse regole del periodo di comporto con retribuzione ridotta o
assente. Ai sensi infatti dell’articolo 24 del Regio decreto legge n. 680 del
1938, i contributi del datore di lavoro e del dipendente sono liquidati sulla
retribuzione cui l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio
attivo, ma l’ente ha diritto di rivalsa verso l’iscritto stesso soltanto per il
contributo proporzionale all’assegno effettivamente corrisposto durante
l’interruzione di servizio. Pertanto l’amministrazione deve integrare la
contribuzione, anche per la quota a carico del dipendente, sulla parte della
retribuzione non corrisposta a causa dell’assenza per malattia.
Lo stesso accade per la contribuzione ai fini del trattamento di fine
servizio e fine rapporto (Ex INADEL).
Il dipendente dovrà versare invece i contributi al Fondo Previdenza e
Credito anche sulla quota non percepita.
Deve essere operato in via analogica per i contributi previdenziali ed
assistenziali a favore di casse previdenziali diverse dall’INPDAP (INPS,
INPGI…).
2. ASSENZE PER PERMESSI O
CONGEDI RETRIBUITI (Art. 71, comma 5)
Comma 5: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma
1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro
e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per
lutto, per citazione a testimonianze e per l’espletamento delle funzioni di
giudice onorario nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1 della
legge 8 marzo 2000 n. 53 e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave,
i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.”
La fattispecie di riduzione stipendiale individuata dal riportato comma 5
dell’art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 riguarda “la distribuzione delle somme
dei fondi per la contrattazione integrativa” ed in tale ambito, come chiarito
dalla Circolare n. 7/2008 del DFP, l’assegnazione di premi di produttività o
altri incentivi comunque denominati, le progressioni professionali ed
economiche e l’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti. Al
contrario sono escluse le retribuzioni legate alla posizione in virtù della
propria natura di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti
dall’incarico rivestito.
L’approccio interpretativo e quindi applicativo della norma in analisi
deve tenere conto della specificità delle norme di legge e contrattuali proprie
del comparto Sanità, nell’ambito del quale è ormai da tempo in corso un
particolare percorso di aziendalizzazione e di definizione di sistemi di
valutazione delle performance e della qualità dei servizi erogati.
Ciò premesso il processo applicativo deve innanzitutto partire dalla
considerazione che, in linea generale, le norme contrattuali già oggi, pur non
proibendolo esplicitamente, contrastano decisamente l’utilizzo della mera
presenza in servizio quale parametro/indicatore di efficienza ed orientamento
al risultato per la gestione delle politiche premiali e di carriera del
personale. A tale riguardo basti rammentare per le aree della dirigenza gli
artt. 27 e 28 dei CCNL 3/11/2005, e per il comparto l’art. 35 del CCNL 8/4/1999
(in tema di progressioni economiche orizzontali) e art. 47 del CCNL 1/9/1995
(in tema di produttività collettiva e miglioramento dei servizi).
Quindi la norma in esame, che, come sottolineato dalla citata Circolare
n. 7/2008, “ha una forte valenza di
principio”, pare orientata a colpire non in modo generalizzato i sistemi di
premiazione economica, bensì quelli caratterizzati da forme di automatica
determinazione del compenso o di “erogazione a pioggia”, lasciando quindi
indenni quelli in cui sia esclusivamente valutato “l’effettivo apporto
partecipativo dei lavoratori coinvolti” nei progetti e programmi di
produttività.
In sostanza si potrebbe concludere che, ove tutte le amministrazioni
avessero adottato sistemi premianti e percorsi di carriera strettamente
connessi al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità delle prestazioni
rese, non inserendo quindi elementi di valorizzazione della presenza in
servizio, ed in questo ambito equiparando l’assenza dal servizio alla presenza,
la norma dell’art. 71, comma 5 non dovrebbe trovare alcuna effettiva
applicazione non integrandosi concretamente la fattispecie descritta.
Alla luce di tali considerazioni si possono quindi trarre le seguenti
conclusioni:
Roma, 6 novembre 2008