Sindaco Nazionale Area Radiologica
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SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA
(SNR)
STATUTO E REGOLAMENTO

STATUTO
Capo I - NORMATIVA GENERALE


 

Articolo 1 - Scopi

Il Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.) ha per scopo la tutela degli interessi morali, professionali e dell'aggiornamento dei medici radiologi, radiodiagnosti, radioterapisti, neuroradiologi, medici nucleari e dei medici in formazione e specialisti under 35 precari dell'Area Radiologica, nonché di tutti i suoi iscritti. 
Il S.N.R., organizzazione non a scopo di lucro, può aderire ad altre organizzazioni e federazioni che non siano in contrasto con gli interessi generali della categoria e può collaborare con altre associazioni e/o sindacati operanti nell'Area Radiologica. 

Articolo 2 - Iscritti

Possono iscriversi al S.N.R., a norma di regolamento, i laureati in Medicina e Chirurgia che operano nell'Area Radiologica.
Possono essere iscritti al S.N.R., inoltre, dirigenti laureati operanti nel Servizio Sanitario Nazionale che facciano parte di Categorie Professionali specificamente definite ed ammesse mediante apposite  deliberazioni del Consiglio Nazionale approvate dall’Assemblea Generale.
Gli iscritti medici in formazione e specialisti under 35 precari, non inseriti nel SSN dell'Area Radiologica versano una quota ridotta, non votano e non sono eleggibili alle cariche del Sindacato,  salvo che per la nomina del loro rappresentante che potrà essere  cooptato alle riunioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale, che d'ora in avanti verranno rispettivamente denominati S.N. e C.N..
Possono inoltre aderire Presidi e Strutture che erogano prestazioni rientranti nell'Area Radiologica, rappresentate da un Medico Specialista della stessa Area Radiologica.
Dopo 6 mesi di mora nel versamento della quota sindacale, si decade dalla iscrizione al S.N.R. e da eventuali cariche elettive.
Agli iscritti è fatto divieto di  effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dal Sindacato.
Gli iscritti cessano di essere tali in caso di indegnità morale o professionale accertata dal Comitato dei Probiviri, di cui all'art. 27, nonché di scioglimento del Sindacato stesso.
Il C.N., sulla base di documentazione predisposta dalla S.N., può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un iscritto in quanto tale, e quindi anche dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte,  formalizzando il provvedimento disciplinare, proposto dalla SN e  da inviare  alla valutazione dei probiviri.

Articolo 3 - Quote contributive

Il S.N.R. approva lo Statuto della Federazione AIPaC – SNR – SIMET – Dirigenti, F.A.S.S.I.D. in sigla, di cui è costituente. Per tale effetto cessa l’attività sindacale in proprio per l’area dei medici del SSN, mentre mantiene la sua capacità associativa per i medici degli altri settori pubblici e privati.
Sulle schede della F.A.S.S.I.D. è chiaramente indicata l’area di appartenenza che per il S.N.R. è definita “Area SNR” e ad essa corrisponde autonomia contabile e patrimoniale.
La iscrizione avviene a mezzo delega dell’interessato alla propria amministrazione a trattenere dallo stipendio la quota sindacale, ovvero per contribuzione diretta per gl’iscritti non strutturati. La comunicazione del dipendente di adesione all’Area S.N.R deve essere inoltrata all’amministrazione di competenza ed, in copia, all'ufficio di segreteria S.N.R. di Roma. 

Articolo 4 - Cariche sindacali

Le cariche sindacali, tutte elettive, hanno una durata quadriennale e vengono attribuite a maggioranza semplice dei voti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Non vi sono limiti alla  rieleggibilità tranne che per il rappresentante dei medici in formazione  e specialisti under 35 precari che decade automaticamente al compimento dei 35 anni d’età.
Le cariche sindacali sono compatibili con quelle delle Società Scientifiche dell'Area Radiologica.

Articolo 5 - Organi di informazione

La rivista "IL RADIOLOGO" è l'organo ufficiale di stampa del S.N.R. che ne è comproprietario, in parti uguali, con la SIRM; è altresì periodico di aggiornamento e di informazione delle Società Scientifiche dell'Area Radiologica.
Possono essere previste altre pubblicazioni o notiziari informativi periodici anche editati in formato elettronico.

Articolo 6 - Sedi

La sede legale ed amministrativa è presso "Studio Colella - Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano.
La sede politico-sindacale è presso il domicilio del Segretario Nazionale in carica.
La sede tecnico-operativa è: Via Farini, n. 62 - 00185 Roma.
Sono possibili variazioni delle predette sedi con deliberazione della S.N. e successiva approvazione del C.N..
L'eventuale acquisto o vendita di beni immobili è deliberato dalla S.N. che deve designare la persona delegata alla sottoscrizione degli atti inerenti.

Capo II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 - Organizzazione periferica

Sono previsti settori operativi in base ai campi di attività degli iscritti.
Il S.N.R. è articolato in Segreterie Regionali, in Segreterie Provinciali ed in Delegazioni Area SNR presso le Aziende ed Amministrazioni autonome.

Articolo 8 - Settori operativi

Il S.N.R. ha delegato per effettiva successione alla F.A.S.S.I.D. la cura degli interessi professionali e sindacali degl’Iscritti operanti:
-    nel Servizio Sanitario Nazionale;
-    negli Istituti a carattere scientifico e di ricerca biomedica;
-    negli Enti Ospedalieri e nelle altre Istituzioni autonome.
Il S.N.R. in prima persona cura gli interessi professionali e sindacali degl’iscritti dell’Area Radiologica operanti:
-    nelle Istituzioni Universitarie;
-    in regime libero professionale;
-    in Strutture e Presidi che erogano prestazioni dell'Area Radiologica.

Articolo 9 - Presidenti Onorari

Sono i Presidenti pro-tempore delle Società Scientifiche o delle loro Federazioni nell'ambito dell'Area Radiologica, purché iscritti al S.N.R..
Hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del C.N. del Sindacato.

Articolo 10 - Presidente


E' un Medico dell’Area Radiologica componente del C.N. S.N.R. e viene eletto dallo stesso C.N. per un quadriennio.
Cura l'immagine del S.N.R. ed è responsabile dei rapporti con la SIRM  nella qualità di componente del rispettivo C.D..
Collabora alle attività redazionali delle pubblicazioni del Sindacato.
Interviene nelle attività previste per la S.N. all'art. 15 dello Statuto ed è responsabile delle procedure previste all'art. 14 del Regolamento.

Articolo 11 - Organi

Sono organi del Sindacato:
1) l'Assemblea Generale;
2) il C.N. costituito dai Segretari Regionali e dai componenti la S.N.;
3) la S.N. composta da: 
   a) il Segretario Nazionale;
   b) il Presidente;
   c) il Vice Segretario Nazionale;
   d) tre Coordinatori interregionali;
   e) quattro Dirigenti Rappresentanti di Specialità per la Radiodiagnostica;
   f) il Dirigente Rappresentante di Specialità per la Radioterapia;
   g) il Dirigente Rappresentante di Specialità per la Medicina Nucleare;
   h) il Dirigente Rappresentante di Specialità per la Neuroradiologia;
   i) il Rappresentante di Settore per l'Università;
   j) un Rappresentante per ciascuna Categoria Professionale di cui al comma 2 dell’art. 2;
   k) il Rappresentante del Settore per i Liberi Professionisti cui afferiscono anche i medici specialisti dell'Area Radiologica che svolgono attività professionali radiologiche in Strutture e Presidi non direttamente gestiti dal SSN;
   l) il Segretario Amministrativo;
   m) il Primo Presidente;
   n) viene cooptato il Direttore Responsabile dell'organo di stampa ufficiale del S.N.R. "IL RADIOLOGO" che viene designato tra gli iscritti.
   o) viene cooptato il Rappresentante nominato dei medici radiologi in formazione e specialisti under 35 precari (Settore Giovani);
   p) viene cooptato il Rappresentante individuato dalla S.N. tra i componenti del Collegio dei Professori di Radiologia.
4) i Revisori dei conti;
5) le Segreterie Regionali;
6) le Segreterie Provinciali;
7) il rappresentante Area SNR della Delegazione F.A.S.S.I.D. presso: le Aziende del S.S.N. e le  Amministrazioni e Istituzioni autonome a carattere scientifico e di ricerca biomedica;
8) i Probiviri;
9) il Centro Studi Area S.N.R..


Capo III - ATTRIBUZIONI E COMPITI


Articolo 12 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti; deve riunirsi almeno una volta l'anno non oltre il 30 giugno in via ordinaria per la ratifica del bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e di quello preventivo dell'anno nuovo e per gli adempimenti di quanto previsto agli artt. 24, 25, 26 e 27.
L'Assemblea Generale delibera sulle variazioni dello Statuto e del Regolamento, proposte dalla S.N..
Delibera sulle ammissioni di Categorie Professionali, su proposta del C.N..
L'Assemblea Generale viene convocata dal Segretario Nazionale o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti, aventi diritto di voto, del C.N. ovvero dei due terzi degl’iscritti.
Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono convocate a mezzo di almeno uno degli organi di informazione del Sindacato; sono valide qualunque sia il numero dei presenti in prima convocazione e non prevedono deleghe. 

Articolo 13 - Congresso Nazionale

Esprime orientamenti di politica sindacale, discute tematiche professionali di particolare rilevanza ed approfondisce situazioni di specifico interesse per la categoria.
Viene indetto dalla Segretaria Nazionale almeno una volta ogni due anni. 

Articolo 14 – Consiglio Nazionale (C.N.)

E' l'organo consultivo e deliberante della politica sindacale; è convocato, con le modalità operative decise dal regolamento, almeno due volte l'anno  dal Segretario Nazionale ovvero da un terzo dei componenti la S.N..
I Segretari Regionali ed i Componenti della S.N. eleggono ogni quattro anni la S.N. secondo quanto previsto dal Regolamento.
Delibera, su proposta della S.N., l’eventuale ammissione all’iscrizione al S.N.R. di Categorie Professionali di dirigenti laureati, ai sensi del comma 2 dell’art. 2, da proporre all’Assemblea Generale per la decisione conclusiva.
Valuta le proposte di Commissariamento discusse e proposte dalla S.N..
Decide, con maggioranza della metà più uno dei presenti,  su parere motivato di questi, in merito alle sanzioni disciplinari. 

Articolo 15 – Segreteria Nazionale (S.N.)

E' l'organo sindacale che opera per la tutela degli iscritti, sulla base dei programmi formulati dal C.N..
E' convocata dal Segretario Nazionale, nelle modalità previste dal regolamento, o quando un terzo dei suoi membri lo richieda.
Stabilisce le linee di indirizzo politico sindacale.
Approva il bilancio annuale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale.
Propone all'Assemblea Generale le modifiche di Statuto e Regolamento e individua la sede del Congresso Nazionale.
Propone al C.N. l’ammissione all’iscrizione al S.N.R. di Categorie Professionali di dirigenti laureati, ai sensi del comma 2 dell’art. 2.
Propone ai probiviri il deferimento di un iscritto che ha perseguito azioni contro il S.N.R. o per indegnità morale o professionale.

Articolo 16 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del S.N.R. e lo rappresenta altresì a pieno titolo in tutte le sedi politiche, economiche e sociali ed ha potere di firma negli atti che derivano da tale rappresentatività.
Collabora all'attività redazionale de "IL RADIOLOGO" e dei mezzi di comunicazione del sindacato.
In caso di impedimento a qualsiasi titolo viene sostituito dal Vice Segretario Nazionale o, in caso d’impedimento di quest’ultimo, da altro componente la S.N. per l’occasione individuato dal Segretario stesso.
Può attivare, con delibera della S.N., altre pubblicazioni o mezzi di informazione del Sindacato, collaborando all'attività redazionale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.
Può indire referendum su problemi di natura sindacale.
Partecipa inoltre, se convocato, alle riunioni dei Direttivi delle Società Scientifiche dell'Area Radiologica, riferendo sull'attività del Sindacato.
Può indire riunioni, per discutere determinate problematiche peculiari di ciascun Settore operativo dell'Area Radiologica o di ciascuna Categoria Professionale, di parte dei componenti la S.N.,  per problemi specifici del Settore o della Categoria. 

Articolo 17 - Vice Segretario Nazionale

Collabora con il Segretario Nazionale in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in caso d'impedimento e lo rappresenta per effetto di specifica delega. 

Articolo 18 - Coordinatori interregionali

Favoriscono i collegamenti tra le Segreterie Regionali dell'ambito di competenza e tra queste e la S.N..
Coordinano le attività delle Segreterie Regionali e supportano queste ultime nell'applicazione dei programmi formulati dal C.N., in accordo con il Segretario Regionale in carica.
I tre distinti ambiti territoriali nazionali che fanno riferimento ciascuno ad un Coordinatore, rispettivamente comprendono:
a) per l'Area Nord:  Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia,  Friuli-Venezia Giulia, Veneto,    Liguria, Emilia-Romagna, Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
b) per l'Area Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
c) per l'Area Sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Articolo 19 - Rappresentanti di Specialità, di Settore o di Categoria

I Rappresentanti sono responsabili delle Specialità,  del Settore o della Categoria di appartenenza e, sentito il Segretario Nazionale, gestiscono l'ambito di pertinenza secondo gli indirizzi decisi dal C.N.. 

Articolo 20 - Segretario Amministrativo

Ha la responsabilità dell'amministrazione e della conservazione del patrimonio del Sindacato.
Svolge i compiti a lui statutariamente demandati secondo gli indirizzi emanati dalla S.N.. Nell'ambito amministrativo-contabile, cura la gestione ed ha la responsabilità del bilancio economico con documentazione annuale, da sottoporre alla approvazione della Segreteria e poi dell'Assemblea Generale.
Nell'ambito assicurativo e sociale, cura la gestione ed ha la responsabilità del settore delle offerte assicurative per gli iscritti e di tutte le attività sociali previste dalla S.N..
Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la firma sociale nei rapporti con gli Istituti Bancari, con gli Enti e Banco Posta.
Controlla le quote d'iscrizione ed i contributi versati al S.N.R..
Ha la responsabilità organizzativa della sede di Roma e ne controlla le spese.
Il Segretario Amministrativo può essere coadiuvato da un consulente amministrativo esterno nominato dalla S.N.. 

Articolo 21 - Segreterie Regionali e delle Provincie Autonome

I Segretari Regionali, assistiti dai Consiglieri Regionali, coordinano le iniziative provinciali ed aziendali in ciascun ambito regionale; provvedono a tenere i rapporti con le Autorità politiche e sanitarie regionali ed i collegamenti con i livelli regionali delle altre organizzazioni sindacali, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla S.N..
Si assumono l'onere di relazionare sull'andamento delle problematiche regionali con cadenza almeno mensile affinché si predisponga una adeguata informativa utilizzando i sistemi a stampa o elettronici messi a disposizione dalla Segreteria.
Provvedono a cooptare come membri in ciascuna Segreteria Regionale, confermando la necessaria reciprocità:
a)      il Presidente del Gruppo Regionale della SIRM;
b)      il rappresentante designato da ciascuna delle altre Società Scientifiche dell'Area Radiologica;
c)      il responsabile del Settore Giovani senza diritto di voto.
I Segretari Regionali sono tenuti alla conservazione ed aggiornamento dell'elenco degli iscritti a loro inviato con cadenza bimestrale dalla segreteria operativa di Roma, della Regione di competenza.
Provvedono a notificare alle Aziende della regione i nominativi dei Delegati comunicati dai Coordinatori Provinciali; possono delegare a specifici compiti componenti della Segreteria Regionale.

Articolo 22 - Coordinatori Provinciali

Sono responsabili, coadiuvati dai componenti della Segreteria Provinciale, della organizzazione sindacale periferica ed hanno funzioni di coordinamento provinciale e di collegamento con gli organi direttivi regionali del S.N.R..
Comunicano al Segretario Regionale i nominativi dei Delegati, dei Fiduciari e dei Rappresentanti eletti presso le Aziende. 

Articolo 23 - Tesorieri Regionali e delle Provincie Autonome

Sono responsabili della elargizione dei fondi del S.N.R. ai livelli regionali e delle Provincie Autonome di appartenenza.

Articolo 24 - Bilancio

I bilanci fanno riferimento all'anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura dell'anno di riferimento il Segretario Amministrativo raccoglie i bilanci delle Segreterie Regionali e provvede alla redazione dei bilanci consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.
Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 31 marzo all'esame ed alla approvazione dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione della S.N., perché possano poi essere ratificati dall'Assemblea Generale.
Poiché il S.N.R. non persegue fini di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti per legge, per cui gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo patrimoniale.
Al fine di garantire una corretta amministrazione ed una esatta formazione del bilancio, nonché di permettere un efficace controllo da parte dei Revisori dei Conti, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità sistematica eventualmente anche divisa per Settori.
In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del S.N.R. ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 25 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, iscritti al S.N.R., nominati dall'Assemblea Generale e dura in carica quattro anni.
Se il Revisore dei conti non è iscritto al sindacato decade automaticamente dalla carica ed al suo posto verrà proposto un nuovo nominativo che verrà proposto per la ratifica alla prima Assemblea Generale utile.
I Revisori eletti designano fra loro un Presidente e possono anche partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni della S.N. e del C.N..
Le funzioni e i doveri del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili. 

Articolo 26 - Il Direttore della rivista  "IL RADIOLOGO"

Viene designato tra gli iscritti del S.N.R. e nominato dalla S.N. alla prima riunione utile dopo il rinnovo elettorale, ai sensi del Regolamento.
Viene cooptato nella Segreteria stessa e relaziona sulla attività della rivista di cui ha mandato fiduciario. 

 Articolo 27 - Probiviri

 I Probiviri, in numero di tre, sono designati dall'Assemblea Generale su proposta della S.N.; durano in carica quattro anni e designano fra loro un Presidente.
Compito dei Probiviri è di valutare, su richiesta della S.N., ipotesi di indegnità morale o professionale degli iscritti.
Le attribuzioni e modalità operative del comitato dei probiviri sono definite dall'art. 21 del regolamento. 

Articolo 28 - Commissariamento

In caso di mancato funzionamento, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell'operato o di gravi violazioni di norme statutarie delle Segreterie Regionali, Provinciali e dei Delegati Aziendali, la S.N. può deciderne il commissariamento.
Il commissariamento delle Segreterie Provinciali o dei Delegati Aziendali viene disposto dal Segretario Nazionale su proposta motivata del Segretario Regionale.
Il commissariamento è automaticamente predisposto nel caso di due assenze ingiustificate alle riunioni della S.N. o del C.N.
Il Segretario Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto della regione interessata l'incarico di Commissario Straordinario a livello delle Segreterie Regionali, Provinciali e di Delegato Aziendale. Tale Commissariamento, con relativa nomina, deve essere formalizzato dalla prima S.N. utile e confermato dal primo C.N. utile.
La gestione commissariale ha durata di sei mesi, rinnovabile una sola volta. 

Articolo 29 – “Primo Presidente SNR”

A Raffaele Pinto, già Segretario Nazionale del Sindacato, è attribuita, ad personam, la carica di "Primo Presidente SNR".
Partecipa alla S.N. ed al C.N. ed ha diritto di voto.
Esercita le funzioni editoriali che la S.N. gli affida. 


 REGOLAMENTO

Articolo 1 - Iscritti

Sono iscritti al S.N.R. i Medici la cui domanda d'iscrizione, indirizzata al Segretario Nazionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'inserimento in una delle attività professionali dell'Area Radiologica, sia stata formalmente accettata dalla S.N..
Secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 dello Statuto, possono essere iscritti al S.N.R. dirigenti laureati che operano nel Servizio Sanitario Nazionale ed in definite Categorie Professionali: queste ultime vengono dichiarate ammesse mediante apposita procedura che richiede la specifica proposta della S.N., approvata dal C.N. e poi ratificata dall’Assemblea Generale, in cui sia anche stabilito il titolo di studio accademico accettato dal S.N.R quale requisito per l’iscrivibilità.
La domanda d’iscrizione al S.N.R. degli appartenenti alle predette Categorie Professionali dovrà essere corredata da idonea documentazione adeguatamente comprovante, alla data della sua presentazione, il possesso individuale dei requisiti di ammissione costituiti dal titolo accademico compiutamente accettato dal S.N.R. e dall’effettivo svolgimento in corso dell’attività professionale nel Servizio Sanitario Nazionale.
Con la domanda di iscrizione si accettano Statuto e Regolamento del Sindacato.
Nella domanda devono essere dichiarati Settore e Specialità o Categoria di attività, l'amministrazione pertinente e la provincia della stessa nel cui elenco sindacale l'iscritto sarà inserito.
Gli iscritti possono partecipare a tutte le assemblee, a riunioni e convegni professionali organizzati dal S.N.R..
Gli iscritti che operano quali dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti a Carattere Scientifico, degli Enti Ospedalieri Autonomi, delle Istituzioni Universitarie, devono essere inseriti esclusivamente negli elenchi provinciali della dipendenza.
Possono essere iscritti, altresì, Specialisti dell'Area Radiologica che siano pensionati o libero-professionisti, Medici non a rapporto di dipendenza e Medici Specialisti dell'Area Radiologica che svolgono attività professionali radiologiche in Strutture e Presidi non direttamente gestiti dal SSN; essi sono inseriti in appositi elenchi provinciali e partecipano alle votazioni per l'elezione dei Rappresentanti dei Liberi Professionisti e versano un'unica quota annuale di adesione.
Possono infine essere iscritti Medici dell'Area Radiologica per conto di Strutture e Presidi che eroghino prestazioni nell'Area Radiologica: rientrano nel Settore dei Liberi Professionisti.
I Medici specialisti under 35 precari e quelli iscritti alle Scuole di Specializzazione delle Discipline dell'Area Radiologica affluiscono convenzionalmente nel Settore dei Liberi Professionisti ma non hanno diritto di voto in quel settore.
Essi versano  una quota di iscrizione ridotta; gli specializzandi sono iscritti nell'elenco della Provincia ove ha sede l'Università.
Eventuali variazioni di Settore o di ambito territoriale di appartenenza devono essere formalmente comunicate dall'iscritto al Segretario Nazionale, che provvede a notificarle alle Segreterie Regionali e Provinciali di competenza. 

Articolo 2 - Assemblee Elettive

Le Assemblee per le elezioni devono essere convocate, anche mediante gli organi di informazione del sindacato ai propri iscritti, almeno 30 giorni prima della scadenza dei mandati o, comunque, dalla data delle votazioni.
Il calendario e la sede delle votazioni possono essere pubblicizzate, e quindi formalmente valide, anche mediante gli organi di comunicazione del S.N.R. indirizzate ai propri iscritti.
Le elezioni aziendali devono precedere quelle provinciali e regionali; queste ultime devono precedere le elezioni nazionali.
Le assemblee elettive si svolgono con le modalità precisate negli articoli seguenti.
Esse sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; decide la maggioranza semplice dei voti espressi validi.
Il diritto di voto spetta ad ogni  iscritto che sia in regola con il pagamento della quota di adesione dell'anno in corso risultante dall'elenco ufficiale trasmesso al Segretario Regionale dalla sede centrale immediatamente prima delle votazioni.
Il diritto di voto per  l'elezione dei delegati Aziendali Area SNR e Provinciali si esercita rispettivamente nell'Azienda di appartenenza o nella Provincia nel cui elenco si è iscritti, per il settore, la specialità o la Categoria risultante dall'iscrizione.
Ai fini della verifica dell'iscrizione, del settore operativo o della Categoria di appartenenza fanno fede esclusivamente gli elenchi provinciali tenuti dal Segretario Regionale. 

Articolo 3 - Elezioni Aziendali

Il Coordinatore Provinciale provvede a far tenere presso ciascuna Azienda, nel periodo compreso tra i 90 ed i 60 giorni precedenti la scadenza del mandato, un'Assemblea degli iscritti in essa operanti con rapporto di dipendenza, per l'elezione fra questi del Delegato Aziendale Area SNR e di eventuali Fiduciari di Presidio coadiutori del Delegato, secondo quanto preventivamente deciso dalla Segreteria Provinciale.
L'Assemblea Aziendale è presieduta dall'iscritto più anziano d'età tra i presenti, che funge da Presidente dell'Assemblea; in essa, senza possibilità di delega, gli iscritti aventi diritto eleggono, tra gli iscritti del settore della dipendenza, un Delegato Aziendale Area SNR ed eventuali Fiduciari di Presidio nel numero preventivamente deciso dalla Segreteria Provinciale in carica.
Il Coordinatore Provinciale cura di raccogliere, per ciascuna Azienda, copia del Verbale delle elezioni aziendali firmato dal Presidente dell'Assemblea e comunica al Segretario Regionale i nominativi dei Delegati Aziendali Area SNR e degli eventuali Fiduciari di Presidio neoeletti.
 
Articolo 4 - Elezioni Provinciali 

Il Coordinatore Provinciale in carica, o in caso di sua inadempienza o dimissioni il più anziano componente della Segreteria Provinciale, provvede, nel periodo compreso tra i 60 ed i 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, alla convocazione dei Delegati Aziendali Area SNR neoeletti e degli Iscritti Liberi Professionisti della provincia.
In caso di dimissioni di tutto il Consiglio o per la costituzione ex novo di sezioni provinciali il Segretario Regionale, o in mancanza il Segretario Nazionale, convoca i predetti elettori per individuare tutti i componenti della Segreteria Provinciale e dispone perché alla stessa elezione presenzi un membro del Consiglio Regionale o, rispettivamente, della S.N..
La presidenza del seggio elettorale viene assunta dall'iscritto più anziano di età fra i presenti, che accerta la validità dell'assise e nomina due scrutatori insediando il seggio.
Le sedi elettorali devono prevedere votazioni distinte per:
   a) il Coordinatore Provinciale;
   b) i Rappresentanti dei Liberi Professionisti presso le AA.SS.LL.;
   c) il Rappresentante provinciale dei Liberi Professionisti.
Ciascun Delegato Aziendale Area SNR del Settore della dipendenza può esprimere, senza possibilità di recare deleghe, unicamente la preferenza per eleggere, tra i Delegati Aziendali della dipendenza neoeletti, il Coordinatore Provinciale.
Ciascun iscritto Libero Professionista può esprimere, con possibilità di recare non più di una delega, la preferenza per eleggere il Rappresentante dei Liberi Professionisti presso l'unica A.S.L. di appartenenza propria e del candidato, nonché la preferenza per eleggere il Rappresentante Provinciale dei Liberi Professionisti.
Alle predette cariche di Rappresentante sono eleggibili tutti coloro che risultano iscritti al S.N.R. da almeno tre anni.
In assenza di voti validi per l'elezione del Rappresentante Provinciale dei Liberi Professionisti, il Coordinatore Provinciale neoeletto assume le funzioni inerenti tale carica, mentre in caso di assenza di voti validi per l'elezione di uno o più Rappresentanti dei Liberi Professionisti presso la A.S.L. la carica resta vacante.
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.
Dai risultati delle votazioni provinciali risultano individuati il Coordinatore Provinciale ed il Rappresentante provinciale dei Liberi Professionisti che compongono, con i Delegati Aziendali Area SNR, la Segreteria Provinciale.
Nella stessa assise elettorale, inoltre, si provvede all'individuazione dei Rappresentanti dei Liberi Professionisti presso le AA.SS.LL. della provincia.
Copia del Verbale delle elezioni provinciali, firmata dal Presidente del seggio, dai due scrutatori e dal Coordinatore Provinciale neoeletto, viene inviata al Segretario Regionale ed alla S.N.. 

Articolo 5 - Elezioni Regionali

In ogni Regione, tutti i neoeletti componenti le Segreterie Provinciali vengono convocati in  Assemblea dal Segretario Regionale in carica o, in mancanza, dal Coordinatore Provinciale uscente del capoluogo di regione ed, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, eleggono:
    a) il Segretario Regionale;
    b) un numero di Consiglieri scelti fra gli iscritti, variabile da un minimo di  tre ad un massimo di otto, secondo il rapporto di due ogni cento iscritti.
L'Assemblea è presieduta da un iscritto designato dalla stessa Assemblea, il quale accerta la validità dell'assise e chiede la collaborazione di due scrutatori.
Le schede elettorali devono prevedere votazioni distinte per:
    a) il Segretario Regionale;
    b) i Consiglieri Regionali della dipendenza;
    c) il Consigliere Regionale Rappresentante dei Liberi Professionisti.
E' ammessa una sola delega per iscritto votante in regola con la quota di adesione.
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano per età.
I componenti le Segreterie Provinciali inseriti nel settore della dipendenza votano per l'elezione del Segretario Regionale e dei Consiglieri Regionali della dipendenza.
I componenti le Segreterie Provinciali Rappresentanti Provinciali dei Liberi Professionisti votano per l'elezione del Segretario Regionale e del Consigliere Regionale Rappresentante dei Liberi Professionisti.
Gli eletti designano fra loro il Tesoriere Regionale.
Nelle Regioni e nelle Provincie Autonome ove esista una sola Azienda Sanitaria pubblica gli iscritti eleggono direttamente ed unicamente, nei settori d'appartenenza, gli organismi statutari regionali; questi ultimi, nel corso del loro mandato, ricomprendono i ruoli degli organismi periferici mancanti e ne vicariano le funzioni.
Il Verbale delle avvenute elezioni, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori e dal nuovo Segretario Regionale, deve essere inviato al Segretario Nazionale entro il termine di 15 giorni dalla votazione.
Il Consiglio Regionale neoeletto coopta, confermando la necessaria reciprocità: il Presidente del Gruppo Regionale della SIRM se iscritto al S.N.R; un rappresentante regionale per ciascuna delle Società Scientifiche della Radioterapia, della Neuroradiologia e della Medicina Nucleare se iscritti al S.N.R..
In seno al Consiglio Regionale le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. 

Articolo 6 - Elezioni Nazionali

Ogni quattro anni il C.N., convocato e presieduto dal Segretario Nazionale uscente, coadiuvato da due scrutatori scelti fra i presenti, elegge fra gli iscritti:
   a) il Segretario Nazionale;
   b) il Vice Segretario Nazionale;
   c) il Presidente;
   d) tre Coordinatori Interregionali
   e) sette componenti operanti nella dipendenza: dei quali  quattro nella Radiodiagnostica, uno nella Radioterapia, uno nella Medicina Nucleare, uno nella Neuroradiologia;
   f) il Rappresentante del Settore Universitario;
   g) il Rappresentante del Settore per i Liberi Professionisti;
   h) il Segretario Amministrativo;
   i) un Rappresentante di Categoria per ciascuna Categoria Professionale ammessa ai sensi del c. 2 dell’art. 2 dello Statuto.
La scheda elettorale deve prevedere la diretta designazione da parte degli aventi diritto: 
    a) del Segretario Nazionale;
    b) del Presidente Nazionale;
    c) del Vice Segretario Nazionale;
    d) dei Coordinatori Interregionali;
    e) dei Rappresentanti di Specialità di Radiodiagnostica, di Radioterapia, di Medicina Nucleare e di Neuroradiologia;
    f) del Rappresentante di Settore dell'Università;
    g) del Rappresentante di Settore per i Liberi Professionisti;
    h) del Segretario Amministrativo;
    i) di un Rappresentante di Categoria per ciascuna Categoria Professionale ammessa ai sensi del c. 2 dell’art. 2 dello Statuto.
Ciascun membro del Consiglio dispone di una sola scheda prestampata.
Il Segretario Regionale può delegare un componente del Consiglio Regionale della propria Regione a rappresentarlo nell'Assemblea elettorale.
In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.
La nuova S.N., nella sua prima riunione, dà indicazioni al Presidente per la designazione nominativa di un iscritto S.N.R. e SIRM quale Direttore Responsabile de “IL RADIOLOGO”, da proporre al Presidente ed al C.D. della SIRM.

Articolo 7 - Assemblee Aziendali

L'Assemblea Aziendale è presieduta dall'Iscritto più anziano d'età tra i presenti, che funge da Presidente dell'Assemblea; in essa, senza possibilità di delega, gli iscritti aventi diritto eleggono, tra gli iscritti del settore della dipendenza, un Delegato Aziendale Area SNR ed eventuali Fiduciari di Presidio nel numero preventivamente deciso dalla Segreteria Provinciale in carica.
Votazioni su mozioni di sfiducia in genere o sull'operato del delegato aziendale dettagliatamente motivate, poste da almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto, debbono avvenire a scrutinio segreto; si decide a maggioranza semplice di voto, purché siano presenti almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto al voto.
In caso contrario l'Assemblea deve essere riconvocata.

Articolo 8 - Assemblee Provinciali

Assemblee Provinciali di tutti gli iscritti o di uno o più interi settori di cui all'Art. 8 dello Statuto o di una o più delle Categorie Professionali di cui al c. 2 dell’art. 2 dello Statuto possono essere convocate dal Coordinatore Provinciale quando lo ritiene opportuno o quando sono richieste da almeno 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria di tutti gli iscritti deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno.
Il Verbale di ogni Assemblea deve essere trasmesso entro quindici giorni al Segretario Regionale.
Possono essere poste in discussione questioni diverse da quelle previste dall'Ordine del Giorno di convocazione se l'Assemblea è d'accordo a maggioranza semplice.
Non sono ammesse deleghe.
Votazioni su mozioni di sfiducia dettagliatamente motivate, poste da almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto, debbono avvenire a scrutinio segreto; si decide a maggioranza semplice di voto, purché siano presenti almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto al voto. 

Articolo 9 - Assemblee Regionali

Il Segretario Regionale convoca il Consiglio Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma almeno due volte l'anno.
Convoca Assemblee di tutti i Segretari e/o dei componenti le Segreterie Provinciali della regione quando lo ritenga necessario o gli venga richiesto da almeno un terzo dei Segretari Provinciali.
Possono anche essere convocati, a giudizio del Segretario Regionale, tutti gli iscritti della Regione o della Specialità o del Settore o della Categoria Professionale.
Gruppi settoriali di iscritti possono essere convocati anche dal rispettivo Rappresentante regionale della Specialità o del Settore.
Le eventuali votazioni avverranno con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale, salvo si tratti di mozioni di sfiducia, per le quali valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento.
Tutte le suddette assemblee hanno carattere consultivo, non decisionale. 

Articolo 10 - Assemblee nazionali


Il C.N. è convocato due volte l'anno o ogni qualvolta è necessario, dal Segretario Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti eletti della S.N..
Eventuali votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti; non sono ammesse deleghe. Possono essere convocate, a giudizio del Segretario Nazionale, con carattere consultivo, assemblee dei Coordinatori Provinciali, dei Segretari Regionali e/o dei Rappresentanti regionali e nazionali di Specialità o Settore.
Per le mozioni di sfiducia si applicano le norme previste dall'art. 8, ultimo comma, del presente Regolamento.

Articolo 11 - Segreteria Nazionale

La S.N. è convocata dal Segretario Nazionale almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti eletti; essa decide le linee operative e le azioni sindacali da svolgere; può ritirare la fiducia ai componenti l'esecutivo su proposta di almeno un terzo e, con maggioranza semplice dei componenti presenti, possono essere poste in discussione questioni diverse da quelle poste all'Ordine del Giorno di convocazione.
Decide la sede e la data dell'Assemblea Generale, del C.N. e del Congresso Nazionale, predisponendone gli Ordini del Giorno.
Propone al C.N. le Categorie Professionali di cui decidere l’eventuale ammissione, specificandone i requisiti generali per l’ammissibilità.
Fissa la quota annua di iscrizione al S.N.R. e altresì stabilisce i criteri per il rimborso spese alle varie componenti istituzionali del Sindacato.
Per assenze motivate di un Rappresentante di Settore o di Categoria Professionale il Segretario Nazionale può ammettere un delegato per la discussione di specifici problemi del Settore o della Categoria.
Valuta le situazioni necessarie di Commissariamento  e provvede alla nomina temporanea,  da ratificare da parte del C.N..
Predispone gli atti per il deferimento degli iscritti ai Probiviri. 

Articolo 12 -Segreterie Regionali e Provinciali

Il Segretario Regionale ed i Coordinatori Provinciali sono tenuti a convocare le rispettive Segreterie almeno semestralmente; i relativi Verbali di riunione devono essere inviati, rispettivamente, al Segretario Nazionale ed al Segretario Regionale entro il termine di quindici giorni dalla riunione.
Se nell'arco dell'anno solare il Segretario Regionale od i Coordinatori Provinciali non indicono le riunioni di cui al comma precedente, il Segretario Nazionale o, rispettivamente, quello Regionale può disporre la convocazione dell'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Segretario o Coordinatore.
Funzioni e Compiti del Segretario Regionale S.N.R. sono quelli qui appresso elencati.
Il Segretario Regionale S.N.R. rappresenta in sede regionale il Sindacato Nazionale Area Radiologica del cui C.N. è membro di diritto:
    a) applica lo statuto del S.N.R.;
    b) informa periodicamente gli iscritti sull'attività sindacale in corso;
    c) diffonde e ratifica le iniziative che il la S.N. e il C.N. SNR promuovono sia in ambito nazionale che regionale;
    d) coordina i Delegati Aziendali Area SNR;
    e) partecipa - quale membro cooptato -  alle riunioni del Gruppo regionale SIRM e - parimenti - convoca il Presidente Regionale SIRM, se iscritto al S.N.R., alle riunioni del Consiglio Regionale S.N.R. che convoca periodicamente;
    f) controlla l'andamento delle iscrizioni;
    g) provvede al controllo ed alla reiscrizione dei colleghi in mobilità regionale;
    h) coordina la sua attività con il rappresentante Regionale Area AIPaC ed Area Simet favorendo la costituzione della delegazione regionale FASSID, e delle aggregazioni federative in sede aziendale;
    i) partecipa al C.N. del S.N.R.;
    j) informa, e si coordina, in merito all'attività in corso con il Coordinatore Interregionale dell'area geografica di propria competenza;
    k) estende la propria attività nel contesto dell'intersindacale della propria Regione;
    l) collabora con la segreteria amministrativa S.N.R. di Roma;
    m) gestisce il proprio bilancio annuale ai fini di applicare e promuovere quanto di cui sopra; presenta il rendiconto economico al Segretario Amministrativo nel rispetto dei tempi statutari;
    n) partecipa alle Convocazioni dell'Assessore Regionale;
    o) predispone ed aggiorna la pagina regionale del sito web del Sindacato;
    p) si raffronta con l'Assessorato Regionale alla Sanità e con l’Agenzia Regionale su programmi e su materia che abbia per tema l’area d’interesse lavorativo degl’iscritti.

Articolo  13 - Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo amministra i fondi del S.N.R. e le quote annue di iscrizione.
Egli è tenuto a redigere entro il 31 marzo di ogni anno:
    a) il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
    b) il bilancio preventivo dell'anno in corso.
Entrambi i suddetti bilanci dovranno essere preventivamente esaminati e approvati dai Revisori dei conti.
E' ammessa la possibilità di contributi economici settoriali o di sottoscrizioni straordinarie volontarie fra gli iscritti, nei casi di necessità ed a giudizio della S.N..
Egli ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali intestati al S.N.R. sulle cui disponibilità potrà disporre mediante assegni di c/c e/o bonifici con firma disgiunta con quella del Consulente amministrativo di cui all'art. 20 dello Statuto.
Cura la gestione delle iscrizioni al S.N.R., delle quote sindacali, dei rapporti con Amministrazioni che hanno iscritti S.N.R. e con Banche.
Ha la responsabilità organizzativa della Sede Nazionale di Roma.
Può essere scelto dal Comitato Direttivo della F.A.S.S.I.D. a gestire il bilancio della Federazione così come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione stessa. 

Articolo 14 - Tesorieri Regionali

Le Segreterie Regionali, tramite il Tesoriere, gestiscono i fondi loro attribuiti dal Segretario Amministrativo.
Al fine della formazione del bilancio generale dell’S.N.R. i Tesorieri Regionali dovranno provvedere alla redazione dei bilanci regionali, da trasmettere al Segretario Amministrativo entro il 15 febbraio di ogni anno, debitamente sottoscritti per approvazione dal Segretario Regionale.
Le spese e le erogazioni in genere dovranno essere documentate con fatture, note, parcelle, ecc. valide agli effetti civilistici e fiscali.
I Tesorieri Regionali hanno facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali intestati al S.N.R. regionale sulle cui risorse potranno disporre mediante assegni e/o bonifici con firma disgiunta con quella dei rispettivi Segretari Regionali.
E' ammessa la possibilità di contributi economici settoriali regionali e di bilanci autonomi per le Istituzioni e le Associazioni a carattere locale. 

Articolo 15 - Pubblicazioni

Organo ufficiale di stampa del Sindacato è "IL RADIOLOGO" .
Pubblicazione periodica è l' "Area Radiologica".
La direzione de "IL RADIOLOGO" è affidata ad un iscritto S.N.R. e SIRM, designato, su indicazione del S.N.R, ogni quattro anni di concerto con il Presidente della SIRM.
Il Direttore è responsabile, in base alla vigente normativa, della attività redazionale per la quale ha come referente per il S.N.R. il Presidente del Sindacato.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale fanno parte del Comitato di Redazione de "IL RADIOLOGO" e dell'Area Radiologica.
Eventuali pubblicazioni da inviare agli iscritti per una ulteriore informativa saranno decise dalla S.N..
Il Comitato di redazione è composto da un numero paritetico di rappresentanti per il S.N.R. e per la SIRM, questi ultimi nominati dal C.D., e da un rappresentante di ogni Associazione dell'Area radiologica che utilizzi la rivista. 

Articolo 16 - Dimissioni delle cariche

Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Segretario Nazionale.
In caso di dimissioni da qualsiasi carica provinciale, regionale o nazionale, si segue la prassi parlamentare.
Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la sostituzione, l'organo di cui il dimissionario faceva parte rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato purché sia ancora costituito almeno dalla metà più uno dei suoi componenti.
In caso di dimissioni del Segretario Nazionale subentra il Vice Segretario Nazionale che convoca entro tre mesi il C.N. per procedere alla elezione del nuovo Segretario.
In caso di dimissioni totali di un organo sindacale o di inadeguatezza numerica ai sensi del comma 2 3, sono indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche da parte del Segretario Nazionale o, in sua assenza, dal più anziano fra gli iscritti ricoprente cariche sindacali.
In caso di dimissioni del Segretario Regionale o del Coordinatore Provinciale, i componenti della Segreteria interessata provvedono a designare il Segretario o il Coordinatore al loro interno, per consentire la corretta e rapida conduzione delle attività fino alla scadenza del mandato.
In caso di mancato accordo sulla designazione si procede  ad una nuova elezione secondo gli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
In caso di dimissioni  o di sfiducia, definita nella Assemblea  Aziendale, del Delegato Aziendale Area  SNR gli iscritti dell'Azienda sono convocati entro quindici giorni dall'iscritto più anziano di età per eleggere il nuovo Delegato.
In carenza provvede alla convocazione il Coordinatore Provinciale.
I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza delle cariche sindacali tutte, come da Statuto. 

Articolo 17 - Centro Studi

E' organo di consultazione della S.N..
Il Responsabile ed i Componenti sono designati dalla S.N. e possono partecipare, su invito del Segretario Nazionale, alle riunioni della stessa S.N. e del C.N..
Il Responsabile ha facoltà di richiedere occasionali e temporanee collaborazioni di esperti, per documentate esigenze particolari: tali collaborazioni, se non gratuite, vanno preventivamente approvate dalla S.N..

Articolo 18 - Norme per le convocazioni

Tutte le convocazioni per le riunioni di Assemblee o di Elezioni possono essere effettuate sia a mezzo avviso sull'organo ufficiale del Sindacato "IL RADIOLOGO" sia a mezzo di lettera o cartolina semplice, ovvero di altra informativa inviata agli iscritti direttamente dal Segretario Nazionale o tramite i Coordinatori Provinciali ed i Segretari Regionali.

Articolo 19 - Organizzazione Congresso Nazionale

La S.N. designa il Presidente di un Comitato locale composto dagli iscritti da lui successivamente indicati.
Il Comitato è tenuto, per gli aspetti economici, a rapportarsi con il Segretario Amministrativo ed a rendicontarne le spese.

Articolo 20 - Settore Giovani

Il S.N.R. attua tutte le iniziative per favorire l'inserimento nella futura attività professionale dei Medici in formazione e degli specialisti under 35 precari dell'Area Radiologica. Gli iscritti al S.N.R. Settore Giovani eleggono, per ciascuna Regione, un Responsabile: quest’ultimo è cooptato come membro in ciascuna Segreteria Regionale nel Settore Giovani.
Tra i Responsabili Regionali la Segreteria Nazionale nomina il Referente Nazionale.
I Responsabili Regionali si riuniscono almeno una volta l'anno per la verifica dell'attività e per la definizione degli obiettivi e delle problematiche della categoria e sono convocati dal Referente Nazionale.
Le convocazioni per le Assemblee o elezioni possono avvenire con gli organi di stampa S.N.R. o con il sito WEB o per e-mail.
I Rappresentanti sono rieleggibili e possono restare in carica fino al compimento dei 35 anni d’età.
Il Referente Nazionale potrà intervenire, per le specifiche problematiche degli associati del settore e su invito del Segretario Nazionale SNR , ai lavori del Consiglio Nazionale o della S.N.. 

Articolo 21 - Regolamento disciplinare 

Nell’ambito dei probiviri, il Comitato  Direttivo della F.A.S.S.I.D., potrà designare un componente che andrà a formare il Collegio dei Probiviri della Federazione stessa potendone assumere la funzione di Presidente se individuato come tale.
Il Comitato dei Probiviri su indicazione della S.N. valuta le ipotesi di indegnità morale e professionale degli iscritti.
Le cause di deferimento al Comitato sono:
    1. Professionali:
        a) mancato rispetto degli obblighi istituzionali degli Enti di appartenenza o delle norme contrattuali che regolano l'attività professionale;
        b) mancato rispetto dei diritti del paziente;
        c) mancato rispetto degli standard professionali;
        d) attività, giudicata dal C.N., antisindacale;
        e) mendacia, sancita da condanna definitiva, nella attività professionale, di consulenza e peritale.
   2. Giudiziarie:     
        a) mandati di cattura o condanne definitive.
   3. Deontologiche:
        a) gravi scorrettezze amministrative o di altra natura nei confronti del paziente, delle Amministrazioni, di Colleghi.
Il C.N., in seduta segreta, valuta la pratica istruita dai Probiviri con i quesiti ai quali essi hanno dato risposta.
L'iscritto interessato riceve tempestiva ed ufficiale comunicazione sia del deferimento che delle motivazioni.
L'interessato ha facoltà di presentare memorie per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto deferimento al Comitato.
Il Comitato dei Probiviri, sulla scorta del regolamento disciplinare, decide per votazione segreta a maggioranza.
Il parere motivato dei Probiviri sarà trasmesso al C.N. per i provvedimenti.
Le sanzioni che il C.N. potrà applicare sono: censura, sospensione dalle cariche sindacali, radiazione.
La decisione, non appellabile, non viene resa pubblica ed è comunicata, con le motivazioni, all'interessato.
La S.N. può disporre, in casi particolari e motivati, la sospensione temporanea cautelativa dell'iscritto.